Art. 80.
(Campo di applicazione).

      1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori

 

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contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporta la presenza di agenti chimici.
      2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali trovano applicazione provvedimenti di protezione radiologica disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
      3. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni, e 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG), del codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi addotte al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (IBC) e del codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (IGC), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), come incorporate nella normativa comunitaria, e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Per le attività comportanti rischio di esposizione ad amianto si applicano le disposizioni particolari di cui al capo III.
 

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